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Condizionatori: guida ai bonus per recuperarne i costi

Negli ultimi anni, il caldo estivo ha spinto molte famiglie a dotarsi dei condizionatori per migliorare il comfort abitativo. Tuttavia, questa scelta comporta un aumento dei consumi energetici e, di conseguenza, delle bollette. Non da ultimo, l’acquisto e l’installazione di un impianto di climatizzazione rappresenta una spesa significativa.

Fortunatamente, esistono diverse strategie e incentivi fiscali che possono aiutare a ridurre questi costi.

Bonus fiscali per l’acquisto dei condizionatori

Esistono vari incentivi fiscali che permettono di recuperare una parte della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione dei condizionatori.

Bonus casa

Il Bonus Casa consente una detrazione del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di condizionatori a pompa di calore che garantiscano un risparmio energetico, nel contesto di una ristrutturazione o manutenzione straordinaria dell’immobile.

Questa agevolazione permette di recuperare metà della spesa sostenuta in 10 anni, fino a un massimo di 96.000 euro.

Per usufruire di questo bonus, è necessario pagare tramite bonifico parlante, che deve riportare:

Infine, entro 90 giorni dalla stessa data di installazione o dal collaudo bisogna inviare online a Enea la specifica comunicazione dell’installazione completata.

Bonus mobili

Il Bonus Mobili consente di recuperare il 50% delle spese sostenute in 10 anni, fino a un massimo di 5.000 euro nel 2024.

Come nel caso precedente, per ottenere il bonus, è necessario che le spese siano effettuate nel contesto di una ristrutturazione o manutenzione straordinaria. Oltre a questo devono essere rispettate alcune condizioni:

  • la data di inizio dei lavori deve precedere l’acquisto dei condizionatori;
  • la ristrutturazione o manutenzione deve avvenire nell’anno precedente o in quello corrente in cui si intende usufruire del bonus mobili;
  • la detrazione è prevista per l’installazione di climatizzatori di classe energetica superiore.

Per quanto riguarda il pagamento della spesa non è necessario effettuare un bonifico parlante, ma è essenziale utilizzare metodi di pagamento tracciabili, escludendo quindi i pagamenti in contanti. È inoltre obbligatorio avere uno scontrino o una fattura con il codice fiscale della persona che ha sostenuto la spesa e intende detrarla nel 730, insieme a una descrizione dettagliata dell’acquisto.

Ecobonus

L’Ecobonus consente di ottenere una detrazione Irpef del 65% (questo bonus scade nel 2024) in 10 rate annuali, per un importo massimo delle spese detraibili di 46.154 euro.

Per accedervi, è necessario installare un climatizzatore con pompa di calore che funzioni sia per il raffreddamento sia per il riscaldamento e che abbia una classe energetica superiore, A+++.

Per beneficiare dell’ecobonus, bisogna possedere e inviare a Enea, attraverso il suo sito web, l’asseverazione di un tecnico qualificato e la scheda informativa degli interventi effettuati. Questa documentazione deve includere:

  • i dati catastali e personali del richiedente;
  • l’importo delle spese sostenute;
  • il risparmio energetico ottenuto, dimostrato anche tramite un attestato di prestazione energetica (APE).

Come nel caso del Bonus Casa, il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico parlante, che deve riportare:

  • i codici fiscali di chi beneficia della detrazione;
  • la partita Iva del venditori e dell’installatore;
  • la normativa (legge 296/2006).

Superbonus

Nell’ambito degli interventi trainanti del Superbonus, effettuati da chi vive in condominio, è possibile avere diritto ad una detrazione Irpef del 70%, relativa all’acquisto o installazione di impianti di climatizzazione. 

Per accedere a questa detrazione, è necessario che gli interventi consentano all’immobile di migliorare di due classi energetiche. Inoltre, l’installazione deve avvenire all’interno dell’arco temporale in cui avviene l’intervento che dà diritto al Superbonus.

Manutenzione e posizionamento dei condizionatori: accorgimenti essenziali

Prima di considerare l’acquisto di un nuovo condizionatore, è fondamentale adottare alcune pratiche che possono ridurre i consumi energetici:

  • manutenzione regolare: mantenere il condizionatore in buone condizioni operative attraverso pulizie e controlli periodici;
  • attenzione alla classe energetica: scegliere apparecchi con un’alta efficienza energetica, preferibilmente di classe A++ o superiore;
  • posizionamento corretto: installare il condizionatore in un punto strategico della casa per massimizzare l’efficienza del raffreddamento.

Conclusioni

Bonus casaBonus mobiliEcobonusSuperbonus
DETRAZIONE50%50%Detrazione Irpef 65%Detrazione Irpef 65%
IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE€ 96.000€ 5.000€ 46.154
CONTESTORistrutturazione o manutenzione straordinariaRistrutturazione o manutenzione straordinariaInstallazione di un climatizzatore di classe energetica superiore, A+++Interventi trainanti che garantiscano un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio
PAGAMENTOBonifico parlanteMezzi di pagamento tracciabiliBonifico parlante
Novità per la cessione di immobili che hanno beneficiato del Superbonus e calcolo delle plusvalenze immobiliari.
CategoriesLegislazione e documentazione

Plusvalenze immobiliari post Superbonus: cosa cambia nel 2024

Nel panorama delle normative fiscali italiane, la legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) interviene sulla disciplina fiscale delle plusvalenze sulla cessione di immobili che hanno beneficiato del Superbonus. Questi cambiamenti influenzano direttamente il calcolo delle plusvalenze immobiliari derivanti dalla vendita.

Vediamo insieme cosa comportano queste nuove disposizioni e come impatteranno sul mercato immobiliare.

Modifiche alla disciplina delle plusvalenze immobiliari

L’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge di bilancio 2024, modifica gli art. 67 (relativo a «Redditi diversi») e 68 (relativo a «Plusvalenze») del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), introducendo una nuova tipologia di plusvalenza imponibile.

Questa nuova normativa riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili, «poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024», che hanno usufruito degli interventi agevolati previsti dall’articolo 119 del Dl n. 34/2020, conosciuto come Superbonus, e conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione.

Ambito di applicazione

La nuova disposizione si applica a tutte le tipologie di immobili che hanno beneficiato del Superbonus, indipendentemente da chi abbia effettuato gli interventi agevolati (proprietario, conduttore, comodatario…). È sufficiente che gli interventi siano stati realizzati anche solo sulle parti comuni dell’edificio in cui è situata l’unità immobiliare ceduta. Questo significa che sia gli interventi trainanti, ovvero quelli che beneficiano direttamente al bonus 110%, sia gli interventi trainati, quelli che accedono alle agevolazioni solo se realizzati insieme ai trainanti, rientrano nella normativa.

In dettaglio, l’ambito di applicazione comprende:

  • proprietari di immobili: i proprietari che hanno effettuato direttamente gli interventi agevolati vedranno applicarsi le nuove disposizioni sulla plusvalenza se decidono di vendere entro dieci anni dalla conclusione dei lavori;
  • conduttori e comodatari: anche se gli interventi sono stati realizzati da persone diverse dai proprietari, come affittuari (conduttori) o comodatari (coloro che utilizzano l’immobile in comodato d’uso), la vendita dell’immobile ricade sotto la nuova normativa;
  • familiari conviventi: gli interventi realizzati da familiari conviventi con il proprietario o altri aventi diritto sono anch’essi inclusi nel calcolo della plusvalenza.

La nuova ipotesi di plusvalenza, come specificato nella circolare, si applica esclusivamente alla prima vendita a titolo oneroso avvenuta entro dieci anni dalla fine dei lavori. Sono escluse eventuali vendite successive dell’immobile, tranne nei casi di interposizione previsti dall’articolo 37 del Dpr n. 600/1973.

Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma le plusvalenze sugli immobili:

  • acquisiti per successione;
  • utilizzati come abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione;
  • adibiti a residenza principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo tra l’acquisto o la costruzione e la vendita,  nei casi in cui tali immobili siano stati acquistati o costruiti da meno di dieci anni al momento della vendita.

Requisiti temporali

La data di completamento degli interventi ammessi al Superbonus è considerata come il punto di partenza per il conteggio dei dieci anni. Tale data è comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni prescritte dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi in vigore.

Calcolo della plusvalenza

La legge di bilancio 2024 introduce criteri specifici per il calcolo delle plusvalenze immobiliari. La plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione dell’immobile, incrementato di ogni altro costo inerente.

L’articolo 68 del Tuir stabilisce che quando la cessione avviene entro cinque anni dalla conclusione degli interventi Superbonus, le spese per tali interventi non possono essere portate ad accrescimento del costo di acquisto se:

  • l’intervento ha usufruito del Superbonus al 110%;
  • sono state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta.

Se la cessione avviene dopo cinque anni, si considera il 50% delle spese sostenute per gli interventi agevolati per la determinazione dei costi inerenti all’immobile.

La plusvalenza calcolata secondo i criteri descritti può essere soggetta all’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, prevista dall’articolo 1, comma 496, della legge n. 266/2005, con un’aliquota del 26%, seguendo le modalità specificate in tale disposizione.

Misure sulla variazione dello stato dei beni

Oltre alle modifiche sulle plusvalenze, la legge di bilancio introduce nuove misure riguardanti la variazione dello stato dei beni. L’Agenzia delle Entrate verifica, tramite liste selettive, se è stata presentata la dichiarazione di variazione catastale prevista dall’art. 1, commi 1 e 2, del DM n. 701/1994.

Se tale dichiarazione non è stata presentata, l’Agenzia delle Entrate può inviare una comunicazione al contribuente, ai sensi dell’art. 1, commi 634 a 636, della legge n. 190/2014, per sollecitare l’adempimento richiesto, incentivando così la conformità.

Implicazioni per il mercato immobiliare

Queste nuove disposizioni avranno un impatto significativo sul mercato immobiliare. I proprietari che intendono vendere immobili recentemente ristrutturati con il Superbonus dovranno considerare le nuove regole per il calcolo delle plusvalenze. Inoltre, l’obbligo di aggiornare lo stato catastale degli immobili potrebbe comportare ulteriori adempimenti burocratici.

Per chi acquista, queste normative potrebbero rappresentare una maggiore trasparenza sulla qualità e sul valore degli immobili. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli delle implicazioni fiscali per evitare spiacevoli sorprese al momento della vendita.

Conclusioni

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 relative alle plusvalenze immobiliari rappresentano un passo importante verso una maggiore regolamentazione del mercato immobiliare post Superbonus. È essenziale per i proprietari, acquirenti e operatori del settore rimanere aggiornati e consultare esperti fiscali per una corretta gestione delle operazioni immobiliari in conformità con le nuove normative.