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Immobili donati: riforma degli articoli 561 e 563 del Codice Civile
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Riforma degli articoli 561 e 563 del Codice Civile: una svolta per gli immobili di provenienza donativa

Dopo anni di attesa e dibattiti, arriva una svolta importante per il mercato immobiliare italiano. L’8 ottobre 2025 l’Assemblea del Senato ha approvato la modifica agli articoli 561 e 563 del Codice Civile: una riforma che interviene sulla disciplina dei beni di provenienza donativa, da sempre una delle questioni più delicate nel mondo delle compravendite.

Il disegno di legge S.1184, parte del pacchetto “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese“, introduce un cambiamento atteso da anni: l’eliminazione dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti di immobili donati.

Il provvedimento, dopo l’approvazione in Senato, è stato trasmesso alla Camera dei Deputati per l’esame in Commissione e la successiva votazione in Aula. Il fatto che la riforma sia stata inserita in un disegno di legge dedicato alle semplificazioni amministrative e che abbia già ottenuto un ampio consenso al Senato lascia ben sperare in una rapida conclusione dell’iter legislativo.

Si tratta di una riforma attesa da tempo dal Notariato e dagli operatori del settore immobiliare, più volte tentata in passato senza successo, che potrebbe finalmente giungere a compimento, eliminando un ostacolo normativo che ha a lungo condizionato la compravendita di immobili di provenienza donativa e contribuendo così a rendere il mercato più sicuro e dinamico.

Una riforma che chiude vent’anni di incertezza

Finora l’articolo 563 del Codice Civile consentiva ai legittimari (gli eredi che hanno diritto a una quota di riserva, detta anche legittima, ovvero la parte dell’eredità che la legge riserva obbligatoriamente ad alcuni familiari stretti del defunto, anche contro la sua volontà) di chiedere la restituzione di un bene donato anche nei confronti di chi lo avesse acquistato in buona fede dal donatario. Questo diritto, esercitabile entro vent’anni dalla donazione, ha creato per lungo tempo una situazione di instabilità nel mercato immobiliare poiché gli immobili di provenienti da donazione erano considerati “a rischio”, spesso esclusi da mutui e soggetti a forti svalutazioni.

Banche e acquirenti, temendo possibili azioni di restituzione, tendevano infatti a evitare questi beni, con un impatto diretto sulla circolazione immobiliare e sulla possibilità di accesso al credito.

Cosa cambia con la nuova legge

La riforma segna un cambio di paradigma nel trattamento giuridico dei beni di provenienza donativa.

Il legislatore, infatti, ha scelto di abbandonare la tutela reale – una forma di protezione che agisce direttamente sul bene (la “res”), e non solo sul valore economico ad esso collegato – per sostituirla con una tutela di tipo economico, basata sul principio della compensazione in denaro.

Nel dettaglio, il nuovo articolo 561 c.c. stabilisce che i pesi e le ipoteche iscritti dal donatario restano validi ed efficaci anche qualora l’azione di riduzione venga accolta. Questo significa che eventuali mutui o garanzie reali continuano a produrre effetti, eliminando un’importante fonte di rischio per banche e acquirenti. Il donatario, in cambio, è tenuto a compensare in denaro i legittimari nella misura necessaria a reintegrare la loro quota ereditaria, tenendo conto della diminuzione di valore che tali gravami possono aver comportato.

L’articolo 563 c.c. consolida ulteriormente questo principio, stabilendo che la riduzione della donazione non pregiudica i diritti dei terzi che abbiano acquistato i beni dal donatario a titolo oneroso. In altre parole, l’acquirente viene definitivamente escluso dal rischio di dover restituire il bene, mentre il legittimario conserva solo un diritto di credito nei confronti del donatario. Nel caso in cui quest’ultimo sia insolvente, la legge introduce un’ulteriore garanzia: l’avente causa a titolo gratuito (cioè chi abbia ricevuto il bene per donazione o altro atto gratuito) sarà tenuto a compensare in denaro i legittimari, ma solo entro il limite del vantaggio economico effettivamente conseguito.

Oltre a queste rilevanti modifiche, la riforma armonizza gli interventi con gli articoli 562, 2652 e 2690 del codice civile, garantendo coerenza nella regolamentazione delle trascrizioni e dei diritti reali.

In particolare, viene confermata la piena validità delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni eseguite dal donatario o dai suoi aventi causa, elemento essenziale per la sicurezza dei finanziamenti e per la certezza delle transazioni immobiliari.

Nel complesso, le nuove disposizioni delineano un sistema più moderno e bilanciato:

  • gli acquirenti e gli istituti di credito sono finalmente tutelati da rischi di restituzione o inefficacia delle garanzie;
  • gli eredi legittimari mantengono un diritto economico proporzionato alla lesione subita;
  • il mercato immobiliare guadagna in trasparenza, stabilità e fiducia, grazie alla certezza che le donazioni non comprometteranno più la sicurezza degli atti di compravendita.

Il regime transitorio

La riforma prevede un periodo di transizione per gestire correttamente i casi già in corso al momento dell’entrata in vigore della legge. In pratica, per le successioni già aperte (cioè quando il donante è già deceduto), continueranno a valere le vecchie regole se un erede ha già presentato un’azione di riduzione o se la presenterà entro sei mesi. In questi casi, quindi, sarà ancora possibile chiedere la restituzione del bene donato, come previsto dal precedente sistema.

Chi invece non agirà entro quel termine, rientrerà automaticamente nel nuovo regime, che – come visto – non consente più la restituzione dell’immobile ma solo un risarcimento economico nei confronti del donatario.

Per tutte le successioni future, cioè quelle che si apriranno dopo l’entrata in vigore della riforma, varranno invece direttamente le nuove regole: nessun rischio per gli acquirenti e piena stabilità per gli immobili di provenienza donativa.

In sostanza, il legislatore ha voluto garantire un passaggio graduale e ordinario, evitando di creare confusione o ingiustizie per chi aveva già intrapreso un’azione sulla base della normativa precedente.

Una riforma che restituisce fiducia al mercato immobiliare

Con questa riforma, il legislatore chiude definitivamente un capitolo di incertezza che per anni ha rallentato la circolazione dei beni donati. Gli acquirenti possono ora comprare con serenità, le banche possono concedere mutui con maggiore sicurezza e il mercato nel suo complesso beneficia di una rinnovata fiducia e stabilità.

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Agevolazioni “prima casa”: raddoppiano i tempi per vendere l’immobile precedente
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Agevolazioni “prima casa”: raddoppiati i tempi per vendere l’immobile precedente, anche se acquistato nel 2024

Il 2025 ha segnato una novità importante riguarda chi acquista una nuova abitazione con i benefici fiscali della “prima casa”: grazie all’art. 1, comma 116, della Legge di Bilancio 2025 (entrato in vigore il 1° di gennaio), il termine per vendere l’immobile già posseduto è stato esteso da un anno a due anni. Ma non finisce qui… con la risposta n. 197 del 30 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto fondamentale: il nuovo termine di due anni si applica anche a chi ha acquistato casa nel 2024, purché al 31 dicembre 2024 il vecchio termine di un anno non fosse ancora scaduto.

In generale, si tratta di una modifica che offre maggiore flessibilità e riduce la pressione sui tempi di vendita, con vantaggi concreti sia per gli acquirenti sia per il mercato immobiliare.

Cosa è cambiato con la nuova normativa

Fino al 2024, chi acquistava una nuova abitazione con le agevolazioni “prima casa”, pur possedendo già un immobile acquistato con lo stesso beneficio, doveva impegnarsi a venderlo entro 12 mesi. Con la nuova disposizione, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, il termine è salito a 24 mesi.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ciò riguarda non solo i nuovi acquisti, ma anche quelli effettuati nel 2024, a condizione che al 31 dicembre il vecchio termine di un anno non fosse ancora scaduto. In questo modo, anche chi aveva comprato prima dell’entrata in vigore della legge può beneficiare del nuovo limite temporale.

Agevolazioni fiscali e credito d’imposta

Non verrà meno per il contribuente la possibilità di usufruire del credito d’imposta (disciplinato dall’art. 7, L. n. 448/1998), utile a recuperare l’imposta di Registro o l’IVA corrisposti con la prima compravendita.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo termine di due anni vale anche per mantenere il diritto a questo credito: ciò significa che il contribuente non rischia di perderlo, purché completi la vendita entro i 24 mesi stabiliti.

Ricordiamo, inoltre, che l’agevolazione “prima casa” prevede l’applicazione dell’imposta di registro ridotta al 2% (invece che al 9%) quando si acquista un’abitazione, a condizione che:

  • l’immobile si trovi nel comune dove l’acquirente ha già la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto;
  • l’acquirente non possieda, da solo o con il coniuge, un’altra abitazione nello stesso comune;
  • l’acquirente non sia titolare, in tutta Italia, di un altro immobile già acquistato con le agevolazioni “prima casa”.

Cosa significa per chi compra casa

Questa modifica rappresenta un’opportunità significativa per chi vuole cambiare abitazione senza fretta. Con due anni a disposizione:

  • si può programmare la vendita del vecchio immobile in maniera più strategica, senza dover accettare condizioni penalizzanti per rispettare scadenze troppo strette;
  • si può gestire meglio il passaggio da una casa all’altra, evitando soluzioni temporanee spesso costose;
  • si mantiene l’accesso alle agevolazioni fiscali e al credito d’imposta, strumenti che rendono il cambio casa più conveniente.

Un incentivo anche per il mercato immobiliare

L’allungamento dei tempi ha anche un impatto positivo sul mercato: più serenità per i venditori significa maggior equilibrio tra domanda e offerta, senza la pressione di dover vendere in fretta. In questo modo le trattative diventano più sostenibili e si evita di svendere gli immobili per rispettare scadenze fiscali.

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Ristrutturazione edilizia
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Ristrutturazione edilizia: tutto quello che devi sapere prima di iniziare i lavori

Quando si decide di intervenire su un immobile per migliorarlo o adeguarlo alle proprie esigenze, spesso ci si trova a dover distinguere tra ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria.
Sebbene i due termini vengano spesso usati in modo intercambiabile, in realtà si riferiscono a tipologie di intervento diverse, con differenti implicazioni burocratiche e fiscali.

Cos’è la ristrutturazione edilizia

La ristrutturazione edilizia comprende tutti quegli interventi che modificano un immobile in modo significativo, intervenendo sulla sua struttura o trasformandone le caratteristiche sino a portare a un edificio diverso. Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ossia il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, stabilisce i lavori che rientrano in questa categoria:

  • demolizione e ricostruzione di una parte o dell’interno edificio, mantenendo la volumetria originaria;
  • realizzazione di nuove superfici calpestabili, ad esempio la chiusura di un portico per trasformarlo in ambiente abitabile;
  • modifica degli spazi interni, attraverso lo spostamento o l’eliminazione di tramezzi;
  • cambio di destinazione d’uso dell’immobile, ad esempio da ufficio a residenziale;
  • interventi su facciate, come il rifacimento o la modifica dei rivestimenti, l’apertura di nuove finestre o porte;
  • sostituzione o adeguamento degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, riscaldamento) se associati a una trasformazione dell’edificio.

Si tratta quindi di opere che incidono profondamente sull’assetto dell’edificio e che possono richiedere l’ottenimento di permessi specifici come la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o, nei casi più rilevanti, il permesso di costruire.

Differenza tra ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria

Molti interventi possono sembrare simili a una ristrutturazione edilizia ma, in realtà, rientrano nella manutenzione straordinaria. Questa si riferisce a lavori che non alterano la volumetria dell’edificio o che non comportano cambiamenti nella destinazione d’uso, pertanto, interventi che hanno un impatto minore sulla struttura dell’immobile.

Alcuni esempi includono:

  • rifacimento del tetto senza modifiche strutturali significative;
  • sostituzione di infissi e serramenti esterni;
  • rinnovamento degli impianti idraulici, elettrici o di riscaldamento senza modifiche alla struttura dell’edificio;
  • consolidamento delle strutture esistenti;
  • accorpamento o frazionamento di unità immobiliari senza alterare la volumetria complessiva.

Per la manutenzione straordinaria, generalmente, è sufficiente la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), un procedimento più snello rispetto ai permessi richiesti per una ristrutturazione edilizia. Si tratta di un atto amministrativo indispensabile per avviare interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria che non comportano modifiche volumetriche o cambiamenti nella destinazione d’uso degli immobili.

La CILA ha la funzione di attestare la regolarità degli interventi edilizi, garantendo che rispettino le normative urbanistiche vigenti. Inoltre, la compilazione da parte di un professionista garantisce un controllo tecnico sulla correttezza degli interventi.

Le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia

Uno degli aspetti più interessanti della ristrutturazione edilizia è la possibilità di accedere a detrazioni fiscali, disciplinate dall’art. 16-bis del Dpr 917/86, che possono ridurre in modo significativo i costi dell’intervento.

Per maggiori informazioni su questo argomento consigliamo di visionare il nostro articolo “Bonus Casa nel 2025“.

In generale, per beneficiare di queste agevolazioni, è fondamentale che i pagamenti vengano effettuati tramite bonifico parlante e che si rispettino tutte le condizioni richieste dalla normativa fiscale.

Quando conviene ristrutturare?

Decidere di ristrutturare un immobile può essere una scelta vantaggiosa sotto diversi aspetti:

  • miglioramento dell’efficienza energetica, riducendo i costi di gestione;
  • incremento del valore dell’immobile, rendendolo più appetibile sul mercato;
  • adeguamento alle nuove esigenze abitative, migliorando comfort e funzionalità.

Tuttavia, prima di avviare i lavori è sempre consigliato rivolgersi a professionisti del settore (architetti, ingegneri e geometri) per ottenere una valutazione tecnica e chiarire eventuali dubbi sulle normative e i permessi necessari.

Conclusioni

La ristrutturazione edilizia è un’ottima opportunità per trasformare e valorizzare un immobile, ma è importante comprenderne le implicazioni e le differenze rispetto alla manutenzione straordinaria. Conoscere la normativa e le agevolazioni disponibili permette di pianificare al meglio i lavori e ottenere il massimo dai propri investimenti.