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Contratti di affitto a non reisdenti
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Contratti d’affitto a non residenti, registrabili senza codice fiscale

La recente risoluzione n. 5/E del 14 febbraio 2023, emanata dall’Agenzia delle Entrate, getta luce sulle procedure da seguire per la registrazione dei contratti di locazione che coinvolgono locatori non residenti privi di codice fiscale italiano. Questa risoluzione fornisce chiare indicazioni su come procedere con i necessari adempimenti fiscali e il relativo pagamento delle imposte.

Uno dei punti salienti di questa risoluzione è la precisazione riguardante l’obbligo di indicare il codice fiscale del locatario. Secondo quanto stabilito nell’articolo 6 del Dpr n. 605/1973, tale obbligo si considera soddisfatto attraverso la fornitura di informazioni alternative:

  • per le persone fisiche (soggetti non residenti): il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
  • per le entità giuridiche: la denominazione e la sede legale.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la registrazione dei contratti di locazione può essere richiesta presso qualsiasi ufficio territoriale utilizzando il modello 69 anziché il tradizionale Rli. Questo nuovo modello consente anche al locatore di scegliere il regime fiscale della cedolare secca, offrendo una maggiore flessibilità nella gestione dei propri affitti.

Per quanto riguarda il pagamento delle imposte, sia per la registrazione iniziale che per le annualità successive, è richiesto l’utilizzo del modello F24, utilizzando i codici tributo stabiliti dalla risoluzione n. 14/2014. È inoltre possibile optare per il pagamento tramite addebito sul proprio conto bancario o postale, richiedendo il servizio presso l’ufficio competente.

Fonte: Fisco Oggi

Bonus prima casa under 36
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Bonus prima casa Under 36 – 2023

La legge di bilancio 2023 ha prorogato al 31 dicembre le misure previste per favorire l’autonomia abitativa dei giovani fino a 35 anni di età e con un Isee inferiore ai 40mila euro annui (bonus prima casa under 36).

Chi acquista la prima casa con atto stipulato tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, ha diritto a notevoli vantaggi fiscali. La legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022, art. 1, comma 74), infatti, ha rinnovato per un altro anno le agevolazioni “prima casa under 36”.

In cosa consistono? In caso di:

  • acquisto non soggetto a Iva: sono azzerate le imposte di registro e ipocatastali;
  • compravendita soggetta a Iva: oltre a non pagare le imposte di registro e ipocatastali, è concesso un credito di imposta di importo pari all’Iva versata al venditore per l’acquisto, che può essere utilizzato in diversi modi. Può essere utilizzato per pagare le imposte sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisto del credito, per compensare le somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”, per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato.

E gli over 36?

Per chi ha superato i 36 anni restano comunque in essere le agevolazioni prima casa. Chi acquista da un privato o da un’impresa che vende in esenzione Iva, versa l’imposta di registro nella misura del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, e paga le imposte ipocatastali nella misura fissa di 50 euro ognuna. Chi, invece, acquista la prima casa da un’impresa soggetta a Iva, deve pagare l’Iva con aliquota al 4% anziché al 10%, e pagare le imposte di registro e ipocatastali nella misura di 200 euro ciascuna.

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, però, bisogna rispettare determinati requisiti:

  • avere la residenza nel Comune dove si trova l’immobile o trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto;
  • non essere titolare, nemmeno con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;
  • dichiarare, all’atto di acquisto, di non possedere un altro immobile, in tutto il territorio nazionale, acquistato con l’agevolazione prima casa o, in caso contrario, venderlo entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

Si ricorda anche che gli immobili ammessi ai benefici sono quelli che rientrano nelle categorie catastali A/2 (unità civili), A/3 (economiche), A/4 (popolari), A/5 (ultra popolari), A/6 (rurali), A/7 (villini). Sono esclusi gli immobili che appartengono alle categorie catastali A/1 (dimore signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

Fonte: fiscooggi.it