Bonus prima casa under 36
Bonus prima casa under 36
CategoriesLegislazione e documentazione

La legge di bilancio 2023 ha prorogato al 31 dicembre le misure previste per favorire l’autonomia abitativa dei giovani fino a 35 anni di età e con un Isee inferiore ai 40mila euro annui (bonus prima casa under 36).

Chi acquista la prima casa con atto stipulato tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, ha diritto a notevoli vantaggi fiscali. La legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022, art. 1, comma 74), infatti, ha rinnovato per un altro anno le agevolazioni “prima casa under 36”.

In cosa consistono? In caso di:

  • acquisto non soggetto a Iva: sono azzerate le imposte di registro e ipocatastali;
  • compravendita soggetta a Iva: oltre a non pagare le imposte di registro e ipocatastali, è concesso un credito di imposta di importo pari all’Iva versata al venditore per l’acquisto, che può essere utilizzato in diversi modi. Può essere utilizzato per pagare le imposte sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisto del credito, per compensare le somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”, per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato.

E gli over 36?

Per chi ha superato i 36 anni restano comunque in essere le agevolazioni prima casa. Chi acquista da un privato o da un’impresa che vende in esenzione Iva, versa l’imposta di registro nella misura del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, e paga le imposte ipocatastali nella misura fissa di 50 euro ognuna. Chi, invece, acquista la prima casa da un’impresa soggetta a Iva, deve pagare l’Iva con aliquota al 4% anziché al 10%, e pagare le imposte di registro e ipocatastali nella misura di 200 euro ciascuna.

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, però, bisogna rispettare determinati requisiti:

  • avere la residenza nel Comune dove si trova l’immobile o trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto;
  • non essere titolare, nemmeno con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;
  • dichiarare, all’atto di acquisto, di non possedere un altro immobile, in tutto il territorio nazionale, acquistato con l’agevolazione prima casa o, in caso contrario, venderlo entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

Si ricorda anche che gli immobili ammessi ai benefici sono quelli che rientrano nelle categorie catastali A/2 (unità civili), A/3 (economiche), A/4 (popolari), A/5 (ultra popolari), A/6 (rurali), A/7 (villini). Sono esclusi gli immobili che appartengono alle categorie catastali A/1 (dimore signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

Fonte: fiscooggi.it

2 Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *