Il canone concordato
Il contratto di locazione a canone concordato è un tipo di contratto di locazione regolamentato dalla legge n.431/98. Tale contratto prevede un canone di affitto inferiore rispetto a quello di mercato. Esso viene stabilito dalle associazioni di proprietari e inquilini del luogo in cui si trova l’immobile stesso, sulla base di un accordo che definisce il canone massimo applicabile in base alla zona in cui si trova l’immobile e alle sue caratteristiche.
Questo tipo di contratto consente sia all’inquilino che al proprietario dell’immobile di accedere ad una serie di importanti agevolazioni fiscali. Diventa pertanto utile capire quando si utilizza, come funziona e quali sono i requisiti da rispettare.
Agevolazioni fiscali per i proprietari
Per i proprietari, tale contratto è conveniente per i vantaggi che derivano dalle detrazioni fiscali. Vediamoli di seguito:
- riduzione aliquota cedolare secca: ridotta dal 21% al 10%;
- riduzione della base imponibile Irpef: il canone di locazione ridotto dalla percentuale forfettaria del 5% e rapportato alla percentuale di possesso, viene ulteriormente ridotto del 30%;
- riduzione della base imponibile per l’imposta di registro: è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro;
- detrazioni comunali: i Comuni hanno facoltà di stabilire aliquote più basse per l’Imu. Il Comune di Milano prevede un’aliquota agevolata all’0,73%.
Agevolazioni fiscali per l’inquilino
Per l’inquilino, invece, il contratto a canone concordato conviene perché si risparmia sull’affitto, pagando appunto un canone inferiore a quello di mercato, ma anche per le agevolazioni Irpef previste.
Per poter ottenere tali agevolazioni, l’inquilino deve:
- essere intestatario del contratto di locazione a canone concordato;
- avere come sua abitazione principale l’immobile oggetto del contratto.
Come si calcola il canone concordato?
Come specificato precedentemente, il proprietario dell’immobile non potrà scegliere liberamente il prezzo dell’affitto, ma dovrà fissarlo tenendo in considerazione un range specifico, fissato dall’accordo territoriale di riferimento per il proprio Comune.
Il calcolo effettuato, che dovrà tenere in considerazione il totale della superficie calpestabile dell’immobile, così come altri elementi accessori (ad esempio dotazione di arredi, presenza di balcone, ascensore, etc.) dovrà essere confermato da una delle associazioni rappresentative di categoria.
Fonte: Milano Abitare