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Decreto salva conti 2024
CategoriesLegislazione e documentazione

Benefici fiscali e bonus edilizi: cosa cambia per i proprietari

Entrato in vigore dal 30 marzo 2024, il decreto legge n. 39/2024 o “decreto salva conti“, getta le basi per importanti cambiamenti per chi intende ristrutturare o apportare miglioramenti al proprio immobile. Le nuove disposizioni, in particolare negli articoli 3 e 4, riguardano la trasmissione dei dati sulle spese agevolabili e l’utilizzo dei crediti relativi ai bonus edilizi.

Trasmissione dei dati sulle spese agevolabili

Con l’articolo 3 si amplia il registro di informazioni relative alle spese sostenute o previste e alle percentuali di detrazione applicate sia per miglioramenti energetici che interventi antisismici.
Inoltre, si intuisce un sistema di sanzioni per la mancata trasmissione di tali dati, specialmente se si riferiscono a lavori già avviati. Per quanto riguarda i nuovi interventi, invece, si prevede la perdita dei benefici fiscali.

Secondo quanto stabilito dal comma 1 e 2, coloro che affrontano spese per interventi di efficientamento energetico (art. 119 c.3 Dl n. 34/2020), devono inviare all’Enea, in aggiunta alle informazioni già richieste al termine dei lavori (art.16, c. 2-bis Dl n. 63/2013), i dettagli relativi agli interventi agevolati, includendo:

  • I dati catastali dell’immobile coinvolto;
  • Le spese sostenute nel 2024 fino alla data di entrata in vigore del decreto n. 39/2024;
  • Le spese previste per gli anni 2024 e 2025;
  • Le percentuali delle detrazioni applicabili.

Il comma 2, invece, impone la trasmissione obbligatoria al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” già durante la fase di asseverazione, riguardante le spese antisismiche agevolabili:

  • I dati catastali dell’immobile coinvolto;
  • Le spese sostenute nel 2024 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • Le spese previste per gli anni 2024 e 2025;
  • Le percentuali delle detrazioni applicabili.

Chi deve effettuare la trasmissione di questi dati e relative variazioni? Secondo il comma 3 i soggetti tenuti a farlo sono coloro che:

  • Entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato una comunicazione di inizio lavori asserverata o l’istanza per il titolo abilitativo per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e non hanno ancora completato i lavori;
  • Presentano la comunicazione di inizio lavori asserverata o l’istanza per il titolo abilitativo a partire dal 1° gennaio 2024.

Il comma 4 stabilisce che i dettagli, le modalità e i tempi di tali comunicazioni saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 29 maggio 2024.

Il comma 5 prevede che la mancata trasmissione dei dati entro i termini indicati comporterà una sanzione amministrativa di 10.000 euro. Inoltre, nel caso di interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori è asserverata o se la richiesta per ottenere l’autorizzazione per la demolizione e la ricostruzione degli edifici viene presentata a partire dal 30 marzo 2024, non ci sarà una sanzione per la mancata trasmissione dei dati, ma tale omissione comporterà la perdita dei benefici fiscali senza l’applicazione delle disposizioni sulla remissione in bonis.

Utilizzabilità dei crediti derivanti dai bonus edilizi

L’articolo 4 del decreto introduce una disposizione volta a limitare l’accesso ai bonus edilizi per coloro che hanno debiti con l’erario. Dal 1° luglio 2024, per evitare che chi ha debiti con l’erario riceva bonus edilizi, la fruizione dei crediti di imposta per i bonus edilizi sarà sospesa fino al pagamento dei debiti superiori a 10.000 euro, per i quali sia già presente iscrizione a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione purché non siano in essere sospensioni o piani di rateazioni. La sospensione sarà operativa tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate. Rimangono invariati i termini di utilizzo dei crediti annuali e il divieto di compensazione per debiti superiori a 100.000 euro.

Il divieto di compensazione non interviene riguardo a crediti relativi a contributi previdenziali e assicurativi, nonché a crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre, nella determinazione dei debiti superiori a 100.000 euro non rilevano le rateazioni in corso e qualora il contribuente provveda a pagare, anche parzialmente, riducendo il debito ad importo inferiore a 100.000 euro, gli effetti della previsione normativa cessano di applicarsi.

Con il richiamo all’art. 31 del decreto legge 78/2010, si prevede che, in determinate situazioni, il divieto di compensazione sia applicabile sin dalla presenza di debiti erariali superiori a 1.500 euro.

Conclusioni sul decreto salva conti

Le modifiche introdotte dal “decreto salva conti” rappresentano un tentativo di migliorare la trasparenza e l’efficacia delle politiche fiscali legate alla ristrutturazione degli immobili. È fondamentale che i proprietari siano consapevoli di queste nuove regole per evitare sanzioni e massimizzare i benefici derivanti dalle agevolazioni fiscali.